Salta al contenuto principale

STATUTO "E.T. - Associazione degli Epatologi della Toscana (ONLUS)"

 

img

Art.1) E' costituita una associazione denominata "E.T. - Associazione degli Epatologi della Toscana (ONLUS)", con sede in Lucca, Viale Giusti n.451. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L’Associazione è retta dal presente Statuto, dal Regolamento interno e dalle vigenti norme di Legge in materia.

Art.2) L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art.3) Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria. L'Associazione si propone di fornire un servizio alle persone disagiate in quanto affette da malattie croniche del fegato, attraverso un’opera di informazione circa le caratteristiche di tali patologie, le modalità di trasmissione e di prevenzione, la tendenza alla progressione verso le fasi avanzate di malattia, le modalità di trattamento e i benefici, rischi ed effetti collaterali delle terapie. Tale attività informativa potrà essere effettuata attraverso pubblicazioni divulgative, manifestazioni pubbliche e convegni, realizzazione di un sito web. Poiché il miglioramento dell’assistenza sanitaria passa attraverso il miglioramento delle conoscenze scientifiche e la collaborazione ed integrazione delle attività dei Centri Specialistici, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività connesse, ispirandosi anche ai criteri che guidano in campo nazionale le attività dell'"Associazione Italiana per lo Studio del Fegato" (A.I.S.F.): - promuovere e sviluppare i contatti informativi e gli interscambi di informazioni scientifiche sulle ricerche epatologiche effettuate sia in Toscana che in Italia e all'Estero, contribuendo al miglioramento del loro livello; - promuovere ed eseguire ricerche di base ed applicate sul fegato, sulle sue malattie e sulla loro prevenzione e sui modi di diagnosi precoce e di cura; - promuovere, diffondere ed attuare lo studio relativo all'epatologia, la prevenzione e la terapia delle malattie epatiche ed il miglioramento dell'assistenza epatologica in Toscana; - promuovere ed organizzare la raccolta dei fondi necessari per lo sviluppo delle ricerche epatologiche; - promuovere ed organizzare Corsi di formazione ed aggiornamento professionale e studi multicentrici; - pubblicizzare i risultati della propria attività, sia nei confronti dei Soci che di terzi, mediante la pubblicazione di testi, sia nella forma di riviste a carattere periodico che in quella di monografie, sia gratuitamente che a pagamento, diffuse sotto forma cartacea ed anche su supporto magnetico ed ottico. L'associazione potrà, per il raggiungimento dei suoi fini, patrocinare iniziative epatologiche esterne, promuovere attività permanenti, organizzare manifestazioni, stipulare accordi, convenzioni e simili, di collaborazione e scambio con Enti e Associazioni nazionali o internazionali, nonchè compiere qualunque operazione ed assumere qualsivoglia iniziativa, senza esclusione alcuna, sia ordinaria che straordinaria, che sia riconducibile direttamente o indirettamente alla propria attività o diretta comunque al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.

Art.4) Sono soci dell'associazione i ricercatori interessati all'epatologia che siano in regola con il versamento delle quote associative e dei contributi straordinari e che osservino le norme indicate nel presente Statuto e nel Regolamento interno dell'associazione. I soci che, senza giustificato motivo, non abbiano partecipato a due riunioni istituzionali consecutive, non hanno diritto di voto per la nomina dei membri del Comitato Coordinatore. Al fine di consentire l'ingresso nell'associazione di personalità di riconosciuta alta caratura professionale, scientifica e culturale che, oltre ad accrescere l'immagine dell'associazione, possano favorire una maggiore diffusione dei lavori della medesima in ambito scientifico, sociale e culturale, potranno essere ammessi soci "onorari", secondo le modalità stabilite al successivo punto 5. Onde consentire una più agevole raccolta delle risorse economiche che si renderanno necessarie allo sviluppo dell'attività istituzionale dell'Associazione, al di là di quanto previsto in termini di versamento delle quote associative, potranno essere ammessi nell'Associazione soci "sostenitori", secondo le modalità stabilite al successivo punto 5.

Art.5) L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati, accettata dal Comitato Coordinatore e si perfeziona contestualmente al versamento della quota associativa. La qualità di socio si perde per dimissioni, per decadenza accertata dal Comitato Coordinatore e per radiazione deliberata anch'essa dal Comitato Coordinatore. L'ammissione del socio è a tempo indeterminato, fatte salve le facoltà di dimissioni e le cause di decadenza e radiazione, previste dal presente statuto e dalla Legge. La quota di partecipazione all'associazione non può essere trasmessa a terzi se non a causa di morte dell'associato. La stessa disposizione si applica al contributo versato dal singolo associato. L'ammissione dei soci "onorari" e dei soci "sostenitori" avviene dietro opportuna deliberazione dell'assemblea degli associati a seguito di proposta da parte del Comitato Coordinatore.

Art.6) Organi dell'associazione sono: - l'Assemblea dei soci; - il Comitato Coordinatore; - il Segretario; - il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.7) L'assemblea ordinaria dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata una volta l'anno entro il mese di giugno. In essa si procede anche al rinnovo delle cariche dell'associazione ed all'approvazione del Rendiconto dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo per l'anno in corso. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Segretario mediante avviso scritto inviato a tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data di convocazione fissata. L'assemblea dei soci è presieduta dal Segretario dell'associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da un segretario nominato dal Presidente dell'assemblea fra i presenti e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea. Il Presidente dell'assemblea ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da Segretario. Le deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono prese, in prima convocazione, a maggioranza dei voti espressi e con la presenza di almeno la metà dei soci. In caso di seconda convocazione le deliberazioni sono prese sempre a maggioranza dei voti espressi qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti al voto. Ogni associato, ordinario, onorario e sostenitore, ha diritto di partecipare all’assemblea e ad essere eletto ad ogni carica prevista dal presente statuto. A ciascun associato, ordinario, onorario e sostenitore, spetta un solo voto.

Art.8) All'assemblea spettano i seguenti compiti, in sede ordinaria: - discutere e deliberare sul Rendiconto annuale e sul Bilancio; - nominare i membri del Comitato Coordinatore; - nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; - fissare, su proposta del Comitato Coordinatore, le quote; - deliberare sui programmi, sugli indirizzi e sulle direttive; - approvare e modificare il Regolamento interno; - deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario. In sede straordinaria: - deliberare sullo scioglimento dell'Associazione; - deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; - deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione.

Art.9) Il Comitato Coordinatore ha il compito di: - deliberare sulle questioni riguardanti l'organizzazione, l'attività e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso; - deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale, economico e finanziario sia ordinario che straordinario; - predisporre il Rendiconto dell'esercizio ed il Bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione; - deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Segretario; - procedere periodicamente alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; - predisporre il Regolamento interno dell'Associazione e le sue eventuali modifiche da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione; - deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci. Il Comitato Coordinatore, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di Consulenti, di Commissioni consultive o di studio, nominate dal Comitato stesso, composte da Soci e non Soci. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Coordinatore è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della riunione.

Art.10) Il Comitato Coordinatore è composto da sei membri eletti fra i Soci; ognuno dei due sessi deve essere rappresentato da almeno 2 dei 6 membri. Il Comitato Coordinatore designa al suo interno il Segretario, che dura in carica due anni. I membri del Comitato Coordinatore devono essere di età non superiore a 50 (cinquanta) anni al momento della loro elezione, durano in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Un terzo dei membri del Comitato Coordinatore è rinnovato ogni anno nell'assemblea dei Soci che approva il Rendiconto dell'esercizio. I soci che vogliano presentare la candidatura a componente del Comitato Coordinatore dovranno fare pervenire richiesta scritta al Segretario corredata da un breve curriculum sulla attività professionale e scientifica svolta, improrogabilmente almeno 30 (trenta) giorni prima dell'assemblea ordinaria. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè in numero non superiore alla metà, il Comitato Coordinatore ha facoltà di procedere - per cooptazione - all'integrazione del Comitato stesso fino al limite statutario, scegliendo i sostituti tra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti all'assemblea nella quale sono stati eletti gli ultimi membri, del Comitato Coordinatore. I sostituti, che abbiano accettato la nomina, rimangono in carica fino all'esaurimento del mandato del componente del Comitato Coordinatore che hanno sostituito. I membri del Comitato Coordinatore non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art.11) Il Comitato Coordinatore si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno due volte l'anno, e comunque ogni qualvolta il Segretario lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre dei suoi componenti. I membri del Comitato Coordinatore che, senza giustificato motivo, non partecipano consecutivamente a due assemblee ordinarie dei soci decadono automaticamente dalla carica. Le riunioni del Comitato Coordinatore sono convocate dal Segretario con avviso scritto spedito per lettera raccomandata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. Le riunioni del Comitato Coordinatore sono presiedute dal Segretario, o in sua assenza, da un membro designato dai presenti. In caso di urgenza, il Comitato Coordinatore può essere convocato per telegramma o per fax inviato almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la riunione. Le sedute e le deliberazioni del Comitato Coordinatore sono fatte constare da processo verbale sottoscritto. I membri del Comitato Coordinatore ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni collegiali prese.

Art.12) Il Segretario dirige l'associazione, ne ha la rappresentanza legale a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio. Al Segretario spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Segretario convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Comitato Coordinatore. Il Segretario sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Comitato Coordinatore. Il Comitato Coordinatore ed il Segretario possono delegare, ad uno o più componenti del Comitato stesso, parte dei loro poteri in via transitoria o permanente.

Art.13) Il Segretario è eletto dal Comitato Coordinatore e dura in carica un biennio e, comunque, fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Comitato Coordinatore, il Comitato stesso provvede ad eleggere un nuovo Segretario che dura in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Art.14) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno - che avrà le funzioni di Presidente - dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Al Collegio dei Revisori dei Conti è demandato il compito di controllare l'amministrazione e la gestione dell'Associazione, dovranno altresì redigere la relazione accompagnatoria al Rendiconto dell'esercizio.

Art. 15) Al termine di ogni esercizio associativo il Comitato Coordinatore predisporrà il Bilancio dell’esercizio. Tale Bilancio sarà depositato presso la sede a partire dal giorno 15 del mese di aprile dell’anno successivo all’esercizio chiuso per permettere agli associati di prenderne visione. Il Bilancio verrà approvato dall’assemblea degli associati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. Art.16)Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli avanzi di gestione. Sono inoltre entrate dell'Associazione quelle derivanti da ogni altra quota versata a qualsiasi titolo dagli associati e tutte quelle devoluzioni che dovessero pervenire dall'esercizio dell'attività istituzionale.

Art.16) Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di fare parte dell'Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Art.17) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art.18) Eventuali utili o avanzi della gestione non potranno essere, in tutto o in parte, distribuiti ai soci, ma dovranno essere reinvestiti nell'attività dell'Associazione. In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea straordinaria nominerà altresì un liquidatore per il compimento delle operazioni di liquidazione. L'eventuale patrimonio che dovesse residuare al termine di tale fase, dovrà essere devoluto ad altra ONLUS con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo – Agenzia per le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000.

Art.19) Qualunque controversia, compromettibile per Legge, dovesse insorgere tra i Soci, tra essi e l'Associazione e tra questa ed i membri del Comitato Coordinatore o il Liquidatore, oppure tra i componenti del Comitato Coordinatore, verrà deferita ad un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi, uno ciascuno, dalle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze. Gli arbitri giudicheranno "ex bono et aequo", senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.

Art.20) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio al Regolamento interno dell'Associazione, ed alle norme di Legge in materia.

 

F.to Filippo Olivieri

F.to Antonino Tumbiolo notaio